Fondi Interprofessionale per la Formazione

Che cosa sono

I Fondi Paritetici Inteprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell´industria, dell´agricoltura, del terziario e dell´artigianato.

I fondi interprofessionali, secondo quanto previsto dalla legge 388 del 2000, consentono alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti. I datori di lavoro potranno infatti chiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà a cofinanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.

Gli obiettivi e i criteri ispiratori

  • Promuovere e finanziare piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le parti sociali;
  • Promuovere e finanziare attività di sostegno ai piani per la formazione continua;
  • Promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per le figure professionali di specifico interesse del settore produttivo, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
  • Promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti

Chi puo' aderire ai fondi

  • Datori di lavoro che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria e che applicano integralmente i contratti collettivi di riferimento. I predetti soggetti potranno essere assistiti, anche mediante la presentazione del Piano formativo, dalle organizzazioni costituenti il Fondo, dalle associazioni di categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo, nonché da enti bilaterali.
  • In caso di gruppo di imprese, la Società capogruppo, esclusivamente per i propri lavoratori e lavoratrici, o per quelli del Gruppo ovvero una delle società costituenti il gruppo;
  • Consorzi di imprese costituite ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, per i propri lavoratori e lavoratrici o per quelle delle aziende consorziate;
  • Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo.

L’adesione al Fondo è senza alcun costo aggiuntivo per l’impresa e la si formalizza scegliendo di destinare al Fondo il contributo obbligatorio mensile dello 0,30% quale quota dei contributi versati all’INPS.

Come aderire ai fondi

Per aderire ad un Fondo Interprofessionale il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello di denuncia contributiva DM10/2 (da utilizzare anche per le eventuali revoche dell´adesione).

I datori di lavoro interessati, dovranno indicare, in una delle righe in bianco dei quadri "B" e "C" del modello DM10/2, il Fondo al quale intendono aderire. L’indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura “adesione Fondo” e dal codice relativo al Fondo prescelto; nell’apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti per cui l´impresa versa il contributo integrativo di cui all´art.25 comma 4 delle legge 845/78.

L’adesione è revocabile: ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.

Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali resta fermo l´obbligo di versare all´INPS il contributo integrativo secondo le consuete modalità.

I destinatari della formazione

I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori e le lavoratrici delle imprese tenute a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni. Sono da considerarsi come imprese tutti i datori di lavoro che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria.

Sono inclusi tra i destinatari dell’attività formativa anche i lavoratori stagionali che nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del piano abbiano lavorato alle dipendenze d'imprese assoggettate al contributo di cui sopra e iscritte al fondo.

Chi sono i soggetti che possono erogare la formazione

  • Università, pubbliche o private, o strutture ad esse collegate;
  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane,
  • Soggetti accreditati presso i fondi, secondo il Regolamento stesso;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37

 

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