Dote Lavoratori in Somministrazione Regione Lombardia

Dote Formazione Regione LombardiaLa Dote Lavoro Lavoratori in somministrazione permette la fruizione di servizi di riqualificazione e potenziamento delle competenze professionali.

Questi servizi sono selezionabili all’interno dell’Offerta dei Servizi formativi e dei Servizi al Lavoro.

La scelta dei servizi viene declinata all’interno di un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), definito in raccordo con l’operatore accreditato, scelto dalla persona medesima.

A completamento dei servizi di politica attiva possono essere inseriti nel percorso individuale dei servizi formativi nell’ambito della formazione di specializzazione, della formazione permanente, dell’alternanza stage.

La Dote Lavoro Lavoratori in somministrazione è integrata con l’indennità di partecipazione.

L’adesione a percorsi di formazione/riqualificazione e/o reinserimento lavorativo è condizione necessaria per beneficiare dell’indennità.

Ciascuna persona può essere titolare di una sola Dote Lavoro. Chi ha un altro Piano di Intervento personalizzato (PIP) attivo, relativo a qualsiasi dote, deve concluderlo prima di poterne sottoscrivere e attivare uno nuovo.

Quanto vale la Dote Lavoro Lavoratori in somministrazione

Il valore massimo della Dote è di 2.600 euro, così suddivisi:

  • Massimo 1.300 euro per i servizi al lavoro e formativi;
  • Massimo 1.300 euro di indennità di partecipazione. Il valore dell’indennità, calcolato dal Sistema Informativo, non può superare il valore dei servizi richiesti con la Dote.

Una volta concluso il PIP, il titolare della dote può accedere alla Dote Lavoro per l’importo residuale pari a un massimo di 1.700 euro per i servizi al lavoro e formativi e di 1.700 euro di indennità di partecipazione.

Chi può richiedere la Dote

La Dote Lavoro Lavoratori in somministrazione è riservata ai lavoratori in somministrazione con le seguenti caratteristiche:

  • Residenza o domicilio in Lombardia;
  • Un’anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal primo gennaio 2008;
  • Essere disoccupati da almeno 45 giorni;
  • Non essere destinatari di alcun trattamento pubblico di sostegno al reddito per carenza di requisiti e comunque non aver richiesto e/o percepito l’indennità nazionale ai sensi dell’Accordo del 13 maggio 2009 (stipulato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con Assolavoro e le organizzazioni sindacali).

Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Lombardia

 

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